Ricomincio da tre
Un falso storico sulla filiazione
La riforma non ha reintrodotto l’affidamento esclusivo
giovedì 17 aprile 2014
21.12
Il principio della bigenitorialità e dell'affidamento condiviso è più che consolidato. La riforma ha sostituito la nozione di potestà genitoriale con quella della "responsabilità genitoriale" meglio rispondente ai contenuti dell'impegno genitoriale, che non può più essere considerato come una "potestà" sul figlio minore ma come un'assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio. La nozione di responsabilità genitoriale riassume i doveri ed i poteri inerenti all'ufficio di genitori attribuiti ed esercitabili nell'interesse dei figli. Ciascun genitore, con responsabilità, è chiamato ad abbandonare qualsiasi logica proprietaria nei confronti dei figli ed a preservare l'altra figura genitoriale.
La nuova regolamentazione è incentrata sul diritto del minore, nonostante la crisi, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Questo è un diritto specificato accanto al diritto alla cura, educazione, istruzione ed assistenza morale del figlio. Una novità di portata culturale dirompente. Gli articoli del codice civile nella nuova formulazione costituiscono un vero e proprio statuto dei diritti del figlio, prima mancante. Concettualmente esprimono "il diritto del minore ad essere amato dai propri genitori".
E' di tutta evidenza che in questa ottica assumono rilevanza tutte quelle condotte che violano, creando pregiudizio concreto al minore, gli obblighi di responsabilità ad es.: mancata contribuzione al mantenimento fissato dal Giudice, abbandono affettivo, ostruzionismo alla relazione padre-figlio o madre-figlio, denigrazione del genitore, abuso od "eccesso di accudimento", protezione e cura o manipolazione affettiva. In tali casi l'inadeguatezza del genitore (madre o padre) potrà comportare l'affidamento esclusivo o la perdita dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Sono da ritenersi escluse da tali casi l'elevata conflittualità tra i coniugi e la lontananza di un genitore poiché in entrambi i casi resta vincolante il rispetto di regole comportamentali a tutela dell'interesse dei figli e della loro integrità emotiva. L'affidamento esclusivo era ed è ipotesi residuale e costituisce eccezione alla regola, dovendo l'affidamento condiviso essere valutato dal Giudice come "prioritario".
La logica della nuova visione sociale consiste nell'evitare "abiti preconfezionati" e nell'attribuire al giudice il compito di "cucire indosso" ad ognuno l'abito nella misura adatta. In caso di affidamento esclusivo il genitore affidatario assume l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (la cui titolarità resta invece in capo ad entrambi i genitori). Sicchè le decisioni di maggior interesse devono comunque essere prese dai due genitori; il genitore non affidatario ha il diritto-dovere di vigilare sulla educazione del figlio e ricorrere al Giudice quando ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
Resta ben inteso che il genitore affidatario deve rispettare e favorire la bigenitorialità e le relazioni parentali.
La nuova regolamentazione è incentrata sul diritto del minore, nonostante la crisi, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Questo è un diritto specificato accanto al diritto alla cura, educazione, istruzione ed assistenza morale del figlio. Una novità di portata culturale dirompente. Gli articoli del codice civile nella nuova formulazione costituiscono un vero e proprio statuto dei diritti del figlio, prima mancante. Concettualmente esprimono "il diritto del minore ad essere amato dai propri genitori".
E' di tutta evidenza che in questa ottica assumono rilevanza tutte quelle condotte che violano, creando pregiudizio concreto al minore, gli obblighi di responsabilità ad es.: mancata contribuzione al mantenimento fissato dal Giudice, abbandono affettivo, ostruzionismo alla relazione padre-figlio o madre-figlio, denigrazione del genitore, abuso od "eccesso di accudimento", protezione e cura o manipolazione affettiva. In tali casi l'inadeguatezza del genitore (madre o padre) potrà comportare l'affidamento esclusivo o la perdita dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Sono da ritenersi escluse da tali casi l'elevata conflittualità tra i coniugi e la lontananza di un genitore poiché in entrambi i casi resta vincolante il rispetto di regole comportamentali a tutela dell'interesse dei figli e della loro integrità emotiva. L'affidamento esclusivo era ed è ipotesi residuale e costituisce eccezione alla regola, dovendo l'affidamento condiviso essere valutato dal Giudice come "prioritario".
La logica della nuova visione sociale consiste nell'evitare "abiti preconfezionati" e nell'attribuire al giudice il compito di "cucire indosso" ad ognuno l'abito nella misura adatta. In caso di affidamento esclusivo il genitore affidatario assume l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (la cui titolarità resta invece in capo ad entrambi i genitori). Sicchè le decisioni di maggior interesse devono comunque essere prese dai due genitori; il genitore non affidatario ha il diritto-dovere di vigilare sulla educazione del figlio e ricorrere al Giudice quando ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
Resta ben inteso che il genitore affidatario deve rispettare e favorire la bigenitorialità e le relazioni parentali.