Attualità
Sicurezza: emanata un'ordinanza sulle bevande
La decisione del Sindaco presa per andare incontro alle nuove norme in materia
Giovinazzo - sabato 5 agosto 2017
05.30
Il Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha emanato l'ordinanza n.32 del 2017 con cui il Comune di Giovinazzo si adegua alle nuove normative nazionali in fatto di sicurezza legata alla distribuzione ed il consumo di bevande. Una normativa resasi necessariamente più cessante dopo i fatti di Torino, durante la finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus. In piazza San Carlo, per la ressa della folla spaventata da un botto, perse la vita una ragazza e rimasero ferite migliaia di persone.
L'atto sindacale, che porta la data del 2 agosto, arriva alla vigilia di importanti manifestazioni che richiameranno in paese migliaia di spettatori e visitatori. Questo la parte più importante del provvedimento:
«Durante la "Estate Giovinazzese", nei luoghi in cui si svolgeranno i singoli eventi e nelle aree interessate da manifestazioni definite come itineranti:
- È fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici, commerciali, alimentari di vendita a dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine;
- È fatto, altresì, divieto a chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro;
- È consentita la somministrazione di bevande in bicchieri di carta o di plastica, con obbligo diretto e personale degli esercenti di rimuovere i dispositivi di chiusura degli imballaggi e di provvedere alla mescita nei bicchieri, fatta eccezione delle bottiglie di plastica contenenti acqua;
i divieti di cui sopra hanno vigenza dalle ore 17,00 del giorno in cui si terrà ciascun evento sino alle ore 06,00 del giorno successivo;
le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali, saranno punite con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
se la violazione degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a tre giorni nel rispetto della vigente normativa di settore;
all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 del C.P.
Ogni precedente disposizione precedente e contraria alla presente Ordinanza è da intendersi non più efficace».
L'atto sindacale, che porta la data del 2 agosto, arriva alla vigilia di importanti manifestazioni che richiameranno in paese migliaia di spettatori e visitatori. Questo la parte più importante del provvedimento:
«Durante la "Estate Giovinazzese", nei luoghi in cui si svolgeranno i singoli eventi e nelle aree interessate da manifestazioni definite come itineranti:
- È fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici, commerciali, alimentari di vendita a dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine;
- È fatto, altresì, divieto a chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro;
- È consentita la somministrazione di bevande in bicchieri di carta o di plastica, con obbligo diretto e personale degli esercenti di rimuovere i dispositivi di chiusura degli imballaggi e di provvedere alla mescita nei bicchieri, fatta eccezione delle bottiglie di plastica contenenti acqua;
i divieti di cui sopra hanno vigenza dalle ore 17,00 del giorno in cui si terrà ciascun evento sino alle ore 06,00 del giorno successivo;
le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali, saranno punite con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
se la violazione degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a tre giorni nel rispetto della vigente normativa di settore;
all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 del C.P.
Ogni precedente disposizione precedente e contraria alla presente Ordinanza è da intendersi non più efficace».