Cronaca
Omicidio Spera, no alla costituzione di parte civile del Comune
L'avvocato Tedeschi: «Richiesta non accolta, ma attendiamo la motivazione della sentenza»
Giovinazzo - domenica 18 dicembre 2016
Dal Tribunale di Bari arriva uno stop alla prassi sempre più diffusa nei comuni di costituirsi parte civile per difendere il diritto alla rappresentazione dell'immagine della propria città, fortemente pregiudicata dal delitto di un 21enne e dall'inevitabile clamore mediatico suscitato.
Il giudice per l'udienza preliminare, Annachiara Mastrorilli, ha infatti rigettato la domanda di costituzione del Comune di Giovinazzo per l'omicidio di Gaetano Spera, ucciso con colpi di pistola il 25 marzo 2015 nell'ambito di un regolamento di conti per legato al controllo delle attività di pesca nelle acque antistanti i litorali di Giovinazzo e Bari-Santo Spirito.
«Alla luce della sentenza emessa dalla dott.ssa Annachiara Mastrorilli rispetto all'omicidio Spera - spiega Tiziano Tedeschi, difensore dell'Ente municipale - è doveroso e mi corre l'obbligo di chiarire la posizione dell'Ente da me rappresentato. La costituzione di parte civile nell'interesse di un Ente pubblico si giustifica solo quando dal fatto reato derivi un danno o un pregiudizio all'interesse tutelato dall'Ente territoriale.
In effetti, nel capo di imputazione veniva testualmente contestata "l'aggravante del metodo mafioso avvalendosi della forza intimidatrice al fine di imporre il predominio del gruppo Arciuli nel controllo delle attività di pesca nel porto di Giovinazzo e zone limitrofe", e ciò ha indotto, previa sollecitazione effettuata da più parti, l'Ente a decidere di costituirsi parte civile.
Ebbene, avendo il Giudicante di primo grado esclusa detta aggravante, la richiesta risarcitoria del Comune di Giovinazzo, benché ammessa, è risultata non accoglibile. Giova evidenziare che il processo si è celebrato nelle forme del rito abbreviato e cioè allo stato degli atti, pertanto, non è stato celebrato il dibattimento e ciò ha prodotto l'effetto della riduzione di un terzo della pena a carico degli imputati.
È doveroso attendere la motivazione della sentenza per comprendere l'iter logico giuridico che ha determinato il giudice nella valutazione dei fatti oggetto di reato, anche al fine di comprendere le motivazioni che hanno indotto il giudice per l'udienza preliminare a erogare le pene così come stabilite nel dispositivo. In ogni caso la vicenda giudiziaria non si è conclusa come non è emersa tutta la verità sul fatto omicidiario».
Il giudice per l'udienza preliminare, Annachiara Mastrorilli, ha infatti rigettato la domanda di costituzione del Comune di Giovinazzo per l'omicidio di Gaetano Spera, ucciso con colpi di pistola il 25 marzo 2015 nell'ambito di un regolamento di conti per legato al controllo delle attività di pesca nelle acque antistanti i litorali di Giovinazzo e Bari-Santo Spirito.
«Alla luce della sentenza emessa dalla dott.ssa Annachiara Mastrorilli rispetto all'omicidio Spera - spiega Tiziano Tedeschi, difensore dell'Ente municipale - è doveroso e mi corre l'obbligo di chiarire la posizione dell'Ente da me rappresentato. La costituzione di parte civile nell'interesse di un Ente pubblico si giustifica solo quando dal fatto reato derivi un danno o un pregiudizio all'interesse tutelato dall'Ente territoriale.
In effetti, nel capo di imputazione veniva testualmente contestata "l'aggravante del metodo mafioso avvalendosi della forza intimidatrice al fine di imporre il predominio del gruppo Arciuli nel controllo delle attività di pesca nel porto di Giovinazzo e zone limitrofe", e ciò ha indotto, previa sollecitazione effettuata da più parti, l'Ente a decidere di costituirsi parte civile.
Ebbene, avendo il Giudicante di primo grado esclusa detta aggravante, la richiesta risarcitoria del Comune di Giovinazzo, benché ammessa, è risultata non accoglibile. Giova evidenziare che il processo si è celebrato nelle forme del rito abbreviato e cioè allo stato degli atti, pertanto, non è stato celebrato il dibattimento e ciò ha prodotto l'effetto della riduzione di un terzo della pena a carico degli imputati.
È doveroso attendere la motivazione della sentenza per comprendere l'iter logico giuridico che ha determinato il giudice nella valutazione dei fatti oggetto di reato, anche al fine di comprendere le motivazioni che hanno indotto il giudice per l'udienza preliminare a erogare le pene così come stabilite nel dispositivo. In ogni caso la vicenda giudiziaria non si è conclusa come non è emersa tutta la verità sul fatto omicidiario».