Cronaca
Omicidio Spera, interviene Mastro: «Ineccepibili le rimostranze della Cassazione»
L'avvocato giovinazzese torna sulla sentenza di condanna di Chimenti, Lafronza e Sparno a 6 anni e 8 mesi
Giovinazzo - giovedì 13 febbraio 2020
13.50
Condannati, assolti, nuovamente condannati: è l'ennesimo capitolo del processo per l'omicidio di Gaetano Spera, avvenuto il 25 marzo 2015. La Corte d'Assise d'Appello di Bari, infatti, ha condannato, stavolta a 6 anni e 8 mesi, per concorso anomalo, Ignazio Chimenti, Luca Lafronza e Pio Mauro Sparno.
«L'udienza in Corte di Assise di Appello, in diversa composizione - ci ha tenuto a spiegare l'avvocato Francesco Mastro, , legale del padre del 21enne ucciso in un vicolo vicino a piazza Garibaldi - ha ristabilito, aderendo alla interpretazione della Prima Sezione della Corte di Cassazione, un principio che, illogicamente ed incongruentemente, la precedente composizione del gravame aveva negato.
Il capo di imputazione, all'origine, prevedeva che i tre fossero chiamati a rispondere di concorso pieno, appunto l'ex articolo 110 del codice penale. Tuttavia, il giudice dell'udienza preliminare, in sentenza aveva previsto sì un concorso, ma cosiddetto anomalo ai sensi dell'articolo 116 del codice penale, che prevede, pertanto, una diminuzione della pena per chi concorre.
In parole povere, chi risponde di concorso "pieno", partecipa attivamente e "consapevolmente" ad una determinata azione delittuosa, prevedendone l'esito, pur non commettendo materialmente l'atto. Diversamente, chi, invece, partecipa ad una azione delittuosa, ma pensando di partecipare alla commissione di un delitto meno grave risponde di concorso anomalo, soggiacendo, tuttavia, ad una riduzione di pena.
Ed è quello - sottolinea il noto penalista cassazionista e docente universitario di diritto processuale penale - che è successo al caso in questione. La Corte che li aveva assolti non aveva voluto considerare responsabili i tre nemmeno della ipotesi che avessero partecipato ad una spedizione punitiva, anche se solamente finalizzata ad una lezione consistente in "mazzate, qualche calcio e pugno".
Questa eventualità era pacificamente emersa dalle intercettazioni eseguite dopo l'omicidio, nonché dalle loro stesse dichiarazioni durante gli interrogatori, in cui, in special modo, Ignazio Chimenti e Pio Mauro Sparno, davano atto che il materiale esecutore dell'omicidio (ricordiamo già condannato), aveva loro comunicato che cercava il povero Spera per una lezione, anche se solo consistente in "mazzate, due o tre stampate".
La Cassazione, quindi, annullando la sentenza assolutoria per i tre, rileva giustamente come sia illogico ammettere che ci sia stata una consapevolezza ad una azione violenta anche se non omicidiaria, e non ritenere sussistente la loro responsabilità come concorrenti anomali. La Corte di Assise di Appello, nel rigiudicare i tre, ha aderito alle rimostranze della Cassazione e li ha ritenuti responsabili, tuttavia diminuendo la pena dagli iniziali 14 inflitti a 6 anni ed 8 mesi.
Personalmente - dice ancora il componente del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale per conto della Regione Puglia - ritengo le rimostranze della Cassazione assolutamente ineccepibili, regalandoci una interessante lezione di diritto penale, che sicuramente arricchirà la giurisprudenza di legittimità nei casi di concorso anomalo di cui all'articolo 116 del codice penale.
Avrei, in ogni caso preferito che ad origine fosse stata riconosciuta la responsabilità del concorso pieno che prevede la stessa pena comminata all'esecutore materiale del delitto. I meandri del diritto italiano sono molto complessi, ed è stato difficile spiegare ai familiari perché, ragazzi che sembra essere stati sempre a conoscenza di ciò che stava per succedere e di cosa era appena successo, non abbiano subito una pena esemplare».
Gaetano Spera fu freddato per un regolamento di conti legato al controllo delle attività di pesca. «Per una banale contesa di pesca in un gioiello come Giovinazzo - conclude Mastro - un ragazzo di soli 21 anni è stato così brutalmente assassinato».
«L'udienza in Corte di Assise di Appello, in diversa composizione - ci ha tenuto a spiegare l'avvocato Francesco Mastro, , legale del padre del 21enne ucciso in un vicolo vicino a piazza Garibaldi - ha ristabilito, aderendo alla interpretazione della Prima Sezione della Corte di Cassazione, un principio che, illogicamente ed incongruentemente, la precedente composizione del gravame aveva negato.
Il capo di imputazione, all'origine, prevedeva che i tre fossero chiamati a rispondere di concorso pieno, appunto l'ex articolo 110 del codice penale. Tuttavia, il giudice dell'udienza preliminare, in sentenza aveva previsto sì un concorso, ma cosiddetto anomalo ai sensi dell'articolo 116 del codice penale, che prevede, pertanto, una diminuzione della pena per chi concorre.
In parole povere, chi risponde di concorso "pieno", partecipa attivamente e "consapevolmente" ad una determinata azione delittuosa, prevedendone l'esito, pur non commettendo materialmente l'atto. Diversamente, chi, invece, partecipa ad una azione delittuosa, ma pensando di partecipare alla commissione di un delitto meno grave risponde di concorso anomalo, soggiacendo, tuttavia, ad una riduzione di pena.
Ed è quello - sottolinea il noto penalista cassazionista e docente universitario di diritto processuale penale - che è successo al caso in questione. La Corte che li aveva assolti non aveva voluto considerare responsabili i tre nemmeno della ipotesi che avessero partecipato ad una spedizione punitiva, anche se solamente finalizzata ad una lezione consistente in "mazzate, qualche calcio e pugno".
Questa eventualità era pacificamente emersa dalle intercettazioni eseguite dopo l'omicidio, nonché dalle loro stesse dichiarazioni durante gli interrogatori, in cui, in special modo, Ignazio Chimenti e Pio Mauro Sparno, davano atto che il materiale esecutore dell'omicidio (ricordiamo già condannato), aveva loro comunicato che cercava il povero Spera per una lezione, anche se solo consistente in "mazzate, due o tre stampate".
La Cassazione, quindi, annullando la sentenza assolutoria per i tre, rileva giustamente come sia illogico ammettere che ci sia stata una consapevolezza ad una azione violenta anche se non omicidiaria, e non ritenere sussistente la loro responsabilità come concorrenti anomali. La Corte di Assise di Appello, nel rigiudicare i tre, ha aderito alle rimostranze della Cassazione e li ha ritenuti responsabili, tuttavia diminuendo la pena dagli iniziali 14 inflitti a 6 anni ed 8 mesi.
Personalmente - dice ancora il componente del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale per conto della Regione Puglia - ritengo le rimostranze della Cassazione assolutamente ineccepibili, regalandoci una interessante lezione di diritto penale, che sicuramente arricchirà la giurisprudenza di legittimità nei casi di concorso anomalo di cui all'articolo 116 del codice penale.
Avrei, in ogni caso preferito che ad origine fosse stata riconosciuta la responsabilità del concorso pieno che prevede la stessa pena comminata all'esecutore materiale del delitto. I meandri del diritto italiano sono molto complessi, ed è stato difficile spiegare ai familiari perché, ragazzi che sembra essere stati sempre a conoscenza di ciò che stava per succedere e di cosa era appena successo, non abbiano subito una pena esemplare».
Gaetano Spera fu freddato per un regolamento di conti legato al controllo delle attività di pesca. «Per una banale contesa di pesca in un gioiello come Giovinazzo - conclude Mastro - un ragazzo di soli 21 anni è stato così brutalmente assassinato».