Enti locali
Morosità incolpevole negli affitti, pubblicato un avviso comunale
Ecco come accedere al contributo pubblico
Giovinazzo - mercoledì 23 maggio 2018
Il Comune di Giovinazzo ha pubblicato un avviso pubblico per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole negli affitti.
L'Assessorato alle Politiche sociali ha così posto in essere una strategia per andare incontro alle persone che dimostrino di avere incolpevolmente saltato alcune mensilità, per situazioni di bisogno.
Per accedere alla misura c'è bisogno che il richiedente 1) abbia cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno; 2) che il richiedente dimostri la titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 3) che sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida; 4) che risulti in possesso di un reddito non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00; 5) che non abbia né il richiedente né ciascun componente del nucleo familiare diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 6) che venga attestata la situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
All'avviso potranno rispondere anche, in via eccezionale, i coniugi separati o divorziati che versino in condizioni di disagio economico.
Questa la documentazione da produrre: a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; b) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione; c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 6; d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, in relazione alla situazione che ricorre .
Le domande devono essere compilate solo utilizzando i moduli reperibili sul sito web all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it o distribuiti presso l'URP ai piedi di Palazzo di Città. Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.
Criteri di priorità nella graduatoria, così come previsto dalla normativa vigente, riguardano i nuclei familiari che hanno in casa un ultrasettantenne, minori, invalidi con oltre il 74% oppure persone in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Infine è giusto ricordare che l'ammontare e la destinazione del contributo sarà così calcolato: a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.
Non possono accedere a questo contributo i soggetti destinatari di una assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, mentre l'essere inseriti nelle medesime graduatorie non è causa di preclusione.
L'Assessorato alle Politiche sociali ha così posto in essere una strategia per andare incontro alle persone che dimostrino di avere incolpevolmente saltato alcune mensilità, per situazioni di bisogno.
Per accedere alla misura c'è bisogno che il richiedente 1) abbia cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno; 2) che il richiedente dimostri la titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 3) che sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida; 4) che risulti in possesso di un reddito non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00; 5) che non abbia né il richiedente né ciascun componente del nucleo familiare diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 6) che venga attestata la situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
All'avviso potranno rispondere anche, in via eccezionale, i coniugi separati o divorziati che versino in condizioni di disagio economico.
Questa la documentazione da produrre: a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; b) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione; c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 6; d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, in relazione alla situazione che ricorre .
Le domande devono essere compilate solo utilizzando i moduli reperibili sul sito web all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it o distribuiti presso l'URP ai piedi di Palazzo di Città. Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.
Criteri di priorità nella graduatoria, così come previsto dalla normativa vigente, riguardano i nuclei familiari che hanno in casa un ultrasettantenne, minori, invalidi con oltre il 74% oppure persone in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Infine è giusto ricordare che l'ammontare e la destinazione del contributo sarà così calcolato: a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.
Non possono accedere a questo contributo i soggetti destinatari di una assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, mentre l'essere inseriti nelle medesime graduatorie non è causa di preclusione.