Attualità
Lotta agli incendi in campagna, c'è l'ordinanza
Rinnovato un atto per prevenire i roghi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre
Giovinazzo - giovedì 15 giugno 2023
Il sindaco di Giovinazzo ha emanato un'ordinanza per prevenire gli incendi boschivi ed in campagna nel periodo compreso tra oggi, 15 giugno, sino al 15 settembre, considerato dalle autorità periodo di massima allerta per i roghi nell'agro.
Sulla scorta di quanto avvenuto in tutti i comuni del Nord Barese, Sollecito ha quindi ordinato che:
1. In tutte le aree a rischio di incendio boschivo (art. 3 della Legge 353/2000) e/o immediatamente ed esse adiacenti, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 è tassativamente vietato:
a. accendere fuochi di ogni genere;
b. far brillare mine o usare esplosivi;
c. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
i. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
l. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
2. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016, nonché le indicazioni riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.
3. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale o al Comando Stazione Carabinieri riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
Nell'ordinanza il sindaco invita quindi «i proprietari, affittuari, conduttori e /o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie».
Qualora il fatto non costituisca un reato penale, infine, si ricorda che le sanzioni a carico dei trasgressori vanno da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Sulla scorta di quanto avvenuto in tutti i comuni del Nord Barese, Sollecito ha quindi ordinato che:
1. In tutte le aree a rischio di incendio boschivo (art. 3 della Legge 353/2000) e/o immediatamente ed esse adiacenti, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 è tassativamente vietato:
a. accendere fuochi di ogni genere;
b. far brillare mine o usare esplosivi;
c. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
i. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
l. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
2. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016, nonché le indicazioni riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.
3. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale o al Comando Stazione Carabinieri riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
Nell'ordinanza il sindaco invita quindi «i proprietari, affittuari, conduttori e /o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie».
Qualora il fatto non costituisca un reato penale, infine, si ricorda che le sanzioni a carico dei trasgressori vanno da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.