Attualità
Giudici Popolari, a Giovinazzo c'è tempo fino al 31 luglio per iscriversi negli elenchi comunali
Tutti i requisiti per poterne fare parte
Giovinazzo - lunedì 24 aprile 2023
Tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Giovinazzo che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise e/o di Corte d'Assise d'Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12 della predetta legge, sono invitati ad iscriversi entro il 31 luglio 2023 negli elenchi comunali.
Possono presentare la richiesta i cittadini italiani di età compresa tra 30 e 65 anni, che godono dei diritti civili e politici.
Per l'iscrizione nell'albo dei Giudici popolari per la Corte d'Assise è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.
Per l'iscrizione nell'albo dei Giudici popolari per la Corte d'Assise di Appello è invece necessario il possesso del diploma di scuola media superiore.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Possono presentare la richiesta i cittadini italiani di età compresa tra 30 e 65 anni, che godono dei diritti civili e politici.
Per l'iscrizione nell'albo dei Giudici popolari per la Corte d'Assise è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.
Per l'iscrizione nell'albo dei Giudici popolari per la Corte d'Assise di Appello è invece necessario il possesso del diploma di scuola media superiore.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.