Cronaca
D1.1, le precisazioni degli avvocati Depalma e Tedeschi
Una nota per spiegare che «l'adozione del nuovo Pug non comporterà affatto l'estinzione dei reati contestati»
Giovinazzo - giovedì 27 ottobre 2022
7.17
«L'adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale non comporterà affatto, come fatto intendere da qualcuno, l'estinzione dei reati contestati in merito all'annosa vicenda della presunta lottizzazione abusiva nella maglia urbana D1.1». Lo asseriscono gli avvocati Vito Antonio Depalma e Tiziano Tedeschi, i quali hanno inviato alla nostra redazione una nota che pubblichiamo integralmente.
«Le dichiarazioni comparse su alcune testate giornalistiche nei giorni scorsi in merito all'annosa vicenda D1.1 sono fuorvianti e necessitano di taluni chiarimenti utili ad inquadrare meglio la situazione processuale e di merito. Innanzitutto, l'adozione del nuovo strumento urbanistico (PUG) non comporterà l'estinzione dei reati contestati in quanto il reato di lottizzazione abusiva non può essere oggetto di sanatoria amministrativa. È del tutto errato ritenere che tale nuovo strumento possa "cancellare" la rilevanza penale delle condotte accertate già in primo grado.
Stante ciò, quindi, il nuovo PUG, più che "depennare" il reato, può interferire sull'adozione della confisca dei manufatti a seguito della dichiarazione di prescrizione del reato lottizzatorio. Poiché i reati contestati sono ormai prescritti, la Corte d'Appello deve, oggi, valutare se comminare la confisca dei manufatti (come prescrive la legge) o se, invece, può diversamente disporre in funzione del nuovo adottando PUG.
La Corte Costituzionale, infatti, in seno al giudizio incidentale proposto dalla stessa Corte d'Appello, ha aperto la strada nel procedimento che ci riguarda all'applicazione del principio sancito più volte dalla Cassazione per cui il giudice non può "disporre la confisca perché l'autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post al conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del Comune" (Cass. Pen. n. 4373/2013).
Nel caso di specie il Comune di Giovinazzo sta per adottare il nuovo PUG che, disciplinando l'intero assetto urbanistico del territorio, riassegna all'area la sua originaria destinazione mista e ridefinisce le percentuali delle destinazioni d'uso tra residenziale e produttivo. Tale volontà amministrativa che, in sintesi, lascia così il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari (se pur ridefinendolo), consentirebbe alla Corte di Appello di non disporre la confisca. In tale contesto si inserisce il rinvio concesso dalla Corte di Appello all'udienza del 30/01/2023 al fine di attendere l'adozione del PUG.
Pertanto il PUG, lungi dall'essere una causa di estinzione dei reati, è e rimane espressione di una discrezionalità ampia della Pubblica Amministrazione nella definizione dell'assetto urbanistico del proprio territorio, non scalfibile neppure da una sentenza!».
Avv. Vito Antonio Depalma
Avv. Tiziano Tedeschi
«Le dichiarazioni comparse su alcune testate giornalistiche nei giorni scorsi in merito all'annosa vicenda D1.1 sono fuorvianti e necessitano di taluni chiarimenti utili ad inquadrare meglio la situazione processuale e di merito. Innanzitutto, l'adozione del nuovo strumento urbanistico (PUG) non comporterà l'estinzione dei reati contestati in quanto il reato di lottizzazione abusiva non può essere oggetto di sanatoria amministrativa. È del tutto errato ritenere che tale nuovo strumento possa "cancellare" la rilevanza penale delle condotte accertate già in primo grado.
Stante ciò, quindi, il nuovo PUG, più che "depennare" il reato, può interferire sull'adozione della confisca dei manufatti a seguito della dichiarazione di prescrizione del reato lottizzatorio. Poiché i reati contestati sono ormai prescritti, la Corte d'Appello deve, oggi, valutare se comminare la confisca dei manufatti (come prescrive la legge) o se, invece, può diversamente disporre in funzione del nuovo adottando PUG.
La Corte Costituzionale, infatti, in seno al giudizio incidentale proposto dalla stessa Corte d'Appello, ha aperto la strada nel procedimento che ci riguarda all'applicazione del principio sancito più volte dalla Cassazione per cui il giudice non può "disporre la confisca perché l'autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post al conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del Comune" (Cass. Pen. n. 4373/2013).
Nel caso di specie il Comune di Giovinazzo sta per adottare il nuovo PUG che, disciplinando l'intero assetto urbanistico del territorio, riassegna all'area la sua originaria destinazione mista e ridefinisce le percentuali delle destinazioni d'uso tra residenziale e produttivo. Tale volontà amministrativa che, in sintesi, lascia così il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari (se pur ridefinendolo), consentirebbe alla Corte di Appello di non disporre la confisca. In tale contesto si inserisce il rinvio concesso dalla Corte di Appello all'udienza del 30/01/2023 al fine di attendere l'adozione del PUG.
Pertanto il PUG, lungi dall'essere una causa di estinzione dei reati, è e rimane espressione di una discrezionalità ampia della Pubblica Amministrazione nella definizione dell'assetto urbanistico del proprio territorio, non scalfibile neppure da una sentenza!».
Avv. Vito Antonio Depalma
Avv. Tiziano Tedeschi