Cronaca
«Costituzionalmente legittima la confisca urbanistica»
La vicenda riguarda la D1.1: dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale
Giovinazzo - sabato 17 luglio 2021
10.00
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella parte in cui, qualora la confisca dei terreni abusivamente lottizzati risulti sproporzionata, non consente l'applicazione in via principale di una sanzione meno grave.
A renderlo noto, sul Quotidiano Giuridico (clicca qui), Stefano Corbetta, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. La Corte d'Appello di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui, qualora la confisca dei terreni abusivamente lottizzati risulti sproporzionata alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU, non consente l'applicazione in via principale di una sanzione meno grave.
La vicenda riguarda il processo sulla zona artigianale D1.1 di Giovinazzo a carico di 143 imputati, tra funzionari comunali, progettisti e terzi acquirenti, per avere posto in essere una lottizzazione abusiva relativa a un vasto intervento edilizio realizzato con gravi modificazioni rispetto alle legittime prescrizioni dell'originario piano di lottizzazione, tali da realizzare una trasformazione non consentita, con conseguente grave alterazione del carico urbanistico dell'area a nord della città.
La questione è stata dichiarata inammissibile. La Corte Costituzionale, in primo luogo, ha ricostruito i tratti essenziali della confisca urbanistica, e, in secondo luogo, ha osservato che, se la confisca è vincolata al rispetto del principio di proporzionalità, è nondimeno doveroso ritenere che il principio «si atteggi in modo vario, offrendo corrispondentemente una tutela di diversa intensità, a seconda della struttura delle fattispecie sanzionatorie e delle finalità da esse perseguite».
La Corte, ancora, ha evidenziato come il «grado di offensività particolarmente elevato» che connota la lottizzazione abusiva giustifichi il «complesso sistema sanzionatorio che circonda tale fattispecie e che vede il giudice intervenire in via tendenzialmente suppletiva, mediante l'adozione della misura ablatoria, soltanto laddove a tale esito non si sia giunti dopo l''adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti previsti e delle altre determinazioni dell'Autorità Amministrativa».
Ed è il concorso di strumenti volti al ripristino dell'interesse pubblico leso dall'abusivo intervento lottizzatorio a denotare l'impossibilità di applicare a quest'ultimo forme di sanatoria riconosciute dalla legislazione urbanistica, riferita a differenti interventi abusivi e vincolata al requisito della «doppia conformità».
A renderlo noto, sul Quotidiano Giuridico (clicca qui), Stefano Corbetta, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. La Corte d'Appello di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui, qualora la confisca dei terreni abusivamente lottizzati risulti sproporzionata alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU, non consente l'applicazione in via principale di una sanzione meno grave.
La vicenda riguarda il processo sulla zona artigianale D1.1 di Giovinazzo a carico di 143 imputati, tra funzionari comunali, progettisti e terzi acquirenti, per avere posto in essere una lottizzazione abusiva relativa a un vasto intervento edilizio realizzato con gravi modificazioni rispetto alle legittime prescrizioni dell'originario piano di lottizzazione, tali da realizzare una trasformazione non consentita, con conseguente grave alterazione del carico urbanistico dell'area a nord della città.
La questione è stata dichiarata inammissibile. La Corte Costituzionale, in primo luogo, ha ricostruito i tratti essenziali della confisca urbanistica, e, in secondo luogo, ha osservato che, se la confisca è vincolata al rispetto del principio di proporzionalità, è nondimeno doveroso ritenere che il principio «si atteggi in modo vario, offrendo corrispondentemente una tutela di diversa intensità, a seconda della struttura delle fattispecie sanzionatorie e delle finalità da esse perseguite».
La Corte, ancora, ha evidenziato come il «grado di offensività particolarmente elevato» che connota la lottizzazione abusiva giustifichi il «complesso sistema sanzionatorio che circonda tale fattispecie e che vede il giudice intervenire in via tendenzialmente suppletiva, mediante l'adozione della misura ablatoria, soltanto laddove a tale esito non si sia giunti dopo l''adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti previsti e delle altre determinazioni dell'Autorità Amministrativa».
Ed è il concorso di strumenti volti al ripristino dell'interesse pubblico leso dall'abusivo intervento lottizzatorio a denotare l'impossibilità di applicare a quest'ultimo forme di sanatoria riconosciute dalla legislazione urbanistica, riferita a differenti interventi abusivi e vincolata al requisito della «doppia conformità».