Sentenza D1.1, il punto di vista dell'Amministrazione
«Appare evidente la condivisione del percorso tra l'Ufficio Tecnico e l'Amministrazione Natalicchio»
lunedì 31 agosto 2015
11.05
Riceviamo e pubblichiamo, in formato quasi integrale, un comunicato dell'Amministrazione comunale relativo alle motivazioni della sentenza sulla vicenda penale legata al sequestro della zona D1.1, come accaduto per il comunicato dell'Osservatorio per il Bene Comune e la Legalità. La nostra redazione, tuttavia, ha inteso tutelare le persone coinvolte, omettendone l'identità, come forma di rispetto, poiché trattasi di giudizio di primo grado. Chiunque ne abbia l'interesse potrà replicare attraverso il nostro portale.
«Il 3 agosto scorso sono rese le motivazioni della sentenza del processo penale di primo grado per la lottizzazione abusiva della zona artigianale di Giovinazzo cosiddetta D1.1 La sentenza, dell'11 febbraio 2015, condannava la quasi totalità degli imputati con carichi di responsabilità differenti per diverse violazioni di natura urbanistica ed edilizia, svelando un'illecita trasformazione di una zona artigianale in zona residenziale. Venivano condannati in primis due dirigenti dell'ufficio tecnico comunale [...], i progettisti [...], ed altri ingegneri coinvolti nei diversi lotti, i lottizzanti e gli acquirenti.
Le motivazioni, contenute in circa 200 pagine della decisione a cura del giudice monocratico, dott.ssa Marina Chiddo, palesano in forma chiara ed inequivocabile i contorni dolosi della vicenda, integranti una vera e propria lottizzazione abusiva, con confisca dei lotti della stessa maglia. Il Comune, quale istituzione che persegue un pubblico interesse, nonostante l'illiceità e l'illegittimità siano riconducibili a soggetti giuridici in essa operanti, è stato riconosciuto quale parte lesa, e taluni imputati sono stati condannati al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio civile.
Sul punto giova ricordare che, nonostante trattasi di atti posti in essere durante la prima e seconda Amministrazione Natalicchio (nel 2006 la condannata "variante" al piano e nel 2008 la possibilità di vendita frazionata, anch'essa ritenuto illegittimo), la stessa Giunta Natalicchio con deliberazione n. 53 del 5 aprile 2012 decideva di costituirsi parte civile in un processo che vedeva tra i maggiori imputati due dirigenti dell'Ufficio Tecnico: peraltro la costituzione di parte civile in un processo siffatto è da considerarsi atto doveroso a tutela del Comune.
Precisazione questa necessaria in quanto più volte l'attuale Amministrazione Depalma è stata accusata da più parti (in primis dal PD) di essersi costituita parte civile in modo illogico e incoerente. In realtà tale scelta è stata della precedente amministrazione e quella attuale ha coerentemente ritenuto di confermare tale scelta, in quanto si prefigurava per il Comune di Giovinazzo un grave pregiudizio di carattere patrimoniale in seguito ad una contestazione urbanistica così grave.
Ciò premesso l'Amministrazione comunale intende precisare quanto segue: lo spostamento del dirigente dell'Ufficio Tecnico, [...], del novembre 2014, è risultato un atto dovuto di opportunità e di cautela, come ben evidenziato nella stessa delibera di Giunta. Tale scelta, alla luce della sentenza penale in parola, è vieppiù risultata necessitata e corretta.
Pertanto ingiuste e strumentali risultano le accuse mosse a questa Amministrazione da PD e SEL "accompagnati" dall'Osservatorio per la Legalità e dal Comitato per il No alla discarica. Oggi emerge in tutta la sua evidenza la natura strumentale e falsa del nesso fra la vicenda dello spostamento del dirigente tecnico (cagionata dalla vicenda penale in questione) con l'emergenza rifiuti e con l'ordinanza sindacale per il conferimento straordinario di rifiuti nella discarica di san Pietro Pago. Fatti che nulla avevano in comune ma che sono serviti a creare confusione e discredito sull'Amministrazione.
La connivenza tra progettisti (alcuni notoriamente "vicini" al PD, che governava la città all'epoca in cui prendeva corpo una reale lottizzazione abusiva) e dirigenti dell'Ufficio Tecnico è stata ampiamente documentata nelle motivazioni della sentenza, avvalorando tutti i dubbi dell'attuale amministrazione e dunque la convinzione di imprimere una svolta ed un "cambio di marcia" con la riorganizzazione degli Uffici comunali. Dalla sentenza del Giudice penale emergono con evidenza anche le responsabilità delle due precedenti Amministrazioni Natalicchio.
Nelle motivazioni della sentenza testualmente si legge «e che la volontà dell'Amministrazione comunale di Giovinazzo fosse quella di convergere verso la funzione residenziale di quegli immobili emerge anche dalla circostanza che nel 2008, ancora una volta su proposta del dirigente dell'ufficio tecnico, si arriverà ad approvare la possibilità di vendere in modo frazionato l'unità produttiva dall'unità residenziale, annientando completamente la ragione stessa per la quale dovevano essere previste delle residenze, in quanto la parte produttiva doveva necessariamente essere connessa a quella residenziale» (p. 69).
Da quanto detto appare evidente la condivisione del percorso amministrativo tacciato di illiceità dal giudice penale tra l'allora dirigenza dell'Ufficio Tecnico e l'Amministrazione Natalicchio: infatti vi sono state almeno due occasioni in cui si sono discussi ed approvati in Consiglio comunale altrettante delibere: il 12 giugno 2006 e il 30 maggio 2008. In tali circostanze sono state assunte due delibere riguardanti la maglia D1.1 che hanno palesato la volontà politica dell'Amministrazione Natalicchio nel confermare l'operato e gli atti predisposti da [...].
Sul piano strettamente politico va evidenziata la profonda distonia tra le motivazioni della sentenza e quanto dichiarato dalla vecchia maggioranza PD in un comunicato stampa pubblicato l'11 gennaio scorso: «Persino nella zona artigianale D1.1 segnalammo per tempo agli stessi proprietari le criticità che andavano emergendo in corso d'opera su alcune difformità edilizie che poi sono state ben diversamente rubricate dalla Procura della Repubblica di Bari nella vicenda giudiziaria in corso; quando ci costituimmo parte civile, non chiedemmo risarcimenti ai cittadini come ha fatto Depalma (che pure aveva promesso ben altro), bensì approntammo, con l'aiuto degli avvocati, una memoria che è al fondamento di tutte le difese serie degli imputati nel procedimento penale».
Dalle motivazioni della sentenza traspare invece la singolare contraddittorietà rappresentata dalla circostanza che, pur in presenza di un discutibile operato di progettisti (vicini ed "interni" al PD), dirigenti dell'Ufficio Tecnico e la stessa maggioranza dell'epoca, si segnalavano ai cittadini presunte irregolarità invero riconducibili alla stessa Amministrazione dell'epoca.
Tra l'altro la sentenza di condanna per la D1.1 ha riconosciuto il danno economico subito dal Comune di Giovinazzo e l'assenza di una richiesta di risarcimento equivaleva ad un doppio tradimento nei confronti dei cittadini di tutta Giovinazzo. E d'altra parte come si può ignorare il passaggio di una vicenda realmente documentata, ossia il coinvolgimento alquanto strano di agenzie immobiliari? Si legge infatti nelle motivazioni: «E perché mai le agenzie immobiliari mostrano a soggetti interessati all'acquisto di residenze private gli immobili nella maglia D1.1? Perché nella maglia in questione si stava realizzando una grande operazione speculativa e, con l'assenso del dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Giovinazzo, si realizzavano villette a schiera con costi più bassi in una zona residenziale, per le imprese di costruzioni e, quindi, con guadagni più elevati, ed a prezzi di vendita inferiori per gli acquirenti» (p. 151 della sentenza).
Siamo vicini a quei cittadini, acquirenti inconsapevoli nella maglia oggetto del procedimento penale, che dovranno ancora aspettare perché sia posta fine a questa dolorosa vicenda, a quanti sono stati ingannati, a quanti (onesti artigiani ed imprenditori) hanno impiantato la loro attività ma che, purtroppo, hanno subito la confisca del bene. Alla base di questa drammatica vicenda vi sono anche tecnici ed imprenditori che hanno perseguito il loro interesse in violazione delle norme.
La cosa più grave è che, a causa di tali comportamenti, sono stati infranti i sogni di chi programmava il proprio futuro e sperava di realizzare la propria attività artigianale in una situazione di contesto adeguata e funzionale. Per esempio immaginava, per la propria officina, un ingresso a piano strada che consentisse il razionale accesso dei mezzi ed invece, grazie alla "perizia" dei progettisti si ritrova un bel "piano rialzato" che ovviamente non consente l'ingresso agli automezzi ed alle merci. Anche queste assurdità sono state riportate nella sentenza per dimostrare le incongruenze realizzative e le varianti in corso d'opera per assecondare diversi utilizzi degli immobili ed abusi commessi. Modifiche che nel momento in cui diventavano sistematiche e strumentali ad una diversa configurazione del complesso edilizio costituivano una lottizzazione abusiva.
Duole purtroppo rilevare che tale maniera di interpretare norme urbanistiche è presente anche in altre procedure urbanistiche. Infatti l'approvazione della maglia C3, anch'essa targata "PD" e maturatasi durante la precedente Giunta Natalicchio, riguardante un'area di espansione situata al di là della ferrovia, aveva all'origine degli atti progettuali analoghe forzature che ne hanno minato la legittimità.
Infatti l'approvazione del piano urbanistico è avvenuta in mancanza di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) da parte della Regione e tale mancanza è motivo di nullità ed illegittimità del piano, circostanza che ha imposto all'Amministrazione Depalma, quale atto dovuto, di procedere all'annullamento delle relative deliberazioni consiliari. Meglio non immaginare cosa sarebbe successo se si fosse concretizzata la fase realizzativa del piano, con conseguenze peggiori di quelle creatasi all'interno della maglia D1.1.
A margine di tutta questa dolorosa vicenda l'Amministrazione Depalma intende comunque far rilevare che si tratta di una sentenza di primo grado e che nel rispetto di ogni figura coinvolta nel processo si auspica che si possano chiarire le varie posizioni e le diverse responsabilità in un processo di appello.
Tuttavia il dato della confisca rimane e non è possibile non rilevare il dato politico di questa vicenda e di altre procedure - sempre in materia urbanistica - viziate, a monte, da forzature nell'interpretazione di norme urbanistiche, a causa di evidenti connivenze tra professionisti e politica locale, che hanno condizionato il corretto sviluppo urbanistico della città. Certamente l'eventuale prescrizione del reato - che interverrà a breve - non equivale ad una assoluzione e chi è certo della legittimità del proprio operato potrebbe rinunciare alla prescrizione pur di vedere prevalere le proprie ragioni.
In questo contesto dovere istituzionale dell'Amministrazione Depalma è quello di coniugare la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa con gli interessi così pesantemente incisi di quei soggetti privati inconsapevolmente coinvolti in questa vicenda così negativa per la nostra città».
«Il 3 agosto scorso sono rese le motivazioni della sentenza del processo penale di primo grado per la lottizzazione abusiva della zona artigianale di Giovinazzo cosiddetta D1.1 La sentenza, dell'11 febbraio 2015, condannava la quasi totalità degli imputati con carichi di responsabilità differenti per diverse violazioni di natura urbanistica ed edilizia, svelando un'illecita trasformazione di una zona artigianale in zona residenziale. Venivano condannati in primis due dirigenti dell'ufficio tecnico comunale [...], i progettisti [...], ed altri ingegneri coinvolti nei diversi lotti, i lottizzanti e gli acquirenti.
Le motivazioni, contenute in circa 200 pagine della decisione a cura del giudice monocratico, dott.ssa Marina Chiddo, palesano in forma chiara ed inequivocabile i contorni dolosi della vicenda, integranti una vera e propria lottizzazione abusiva, con confisca dei lotti della stessa maglia. Il Comune, quale istituzione che persegue un pubblico interesse, nonostante l'illiceità e l'illegittimità siano riconducibili a soggetti giuridici in essa operanti, è stato riconosciuto quale parte lesa, e taluni imputati sono stati condannati al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio civile.
Sul punto giova ricordare che, nonostante trattasi di atti posti in essere durante la prima e seconda Amministrazione Natalicchio (nel 2006 la condannata "variante" al piano e nel 2008 la possibilità di vendita frazionata, anch'essa ritenuto illegittimo), la stessa Giunta Natalicchio con deliberazione n. 53 del 5 aprile 2012 decideva di costituirsi parte civile in un processo che vedeva tra i maggiori imputati due dirigenti dell'Ufficio Tecnico: peraltro la costituzione di parte civile in un processo siffatto è da considerarsi atto doveroso a tutela del Comune.
Precisazione questa necessaria in quanto più volte l'attuale Amministrazione Depalma è stata accusata da più parti (in primis dal PD) di essersi costituita parte civile in modo illogico e incoerente. In realtà tale scelta è stata della precedente amministrazione e quella attuale ha coerentemente ritenuto di confermare tale scelta, in quanto si prefigurava per il Comune di Giovinazzo un grave pregiudizio di carattere patrimoniale in seguito ad una contestazione urbanistica così grave.
Ciò premesso l'Amministrazione comunale intende precisare quanto segue: lo spostamento del dirigente dell'Ufficio Tecnico, [...], del novembre 2014, è risultato un atto dovuto di opportunità e di cautela, come ben evidenziato nella stessa delibera di Giunta. Tale scelta, alla luce della sentenza penale in parola, è vieppiù risultata necessitata e corretta.
Pertanto ingiuste e strumentali risultano le accuse mosse a questa Amministrazione da PD e SEL "accompagnati" dall'Osservatorio per la Legalità e dal Comitato per il No alla discarica. Oggi emerge in tutta la sua evidenza la natura strumentale e falsa del nesso fra la vicenda dello spostamento del dirigente tecnico (cagionata dalla vicenda penale in questione) con l'emergenza rifiuti e con l'ordinanza sindacale per il conferimento straordinario di rifiuti nella discarica di san Pietro Pago. Fatti che nulla avevano in comune ma che sono serviti a creare confusione e discredito sull'Amministrazione.
La connivenza tra progettisti (alcuni notoriamente "vicini" al PD, che governava la città all'epoca in cui prendeva corpo una reale lottizzazione abusiva) e dirigenti dell'Ufficio Tecnico è stata ampiamente documentata nelle motivazioni della sentenza, avvalorando tutti i dubbi dell'attuale amministrazione e dunque la convinzione di imprimere una svolta ed un "cambio di marcia" con la riorganizzazione degli Uffici comunali. Dalla sentenza del Giudice penale emergono con evidenza anche le responsabilità delle due precedenti Amministrazioni Natalicchio.
Nelle motivazioni della sentenza testualmente si legge «e che la volontà dell'Amministrazione comunale di Giovinazzo fosse quella di convergere verso la funzione residenziale di quegli immobili emerge anche dalla circostanza che nel 2008, ancora una volta su proposta del dirigente dell'ufficio tecnico, si arriverà ad approvare la possibilità di vendere in modo frazionato l'unità produttiva dall'unità residenziale, annientando completamente la ragione stessa per la quale dovevano essere previste delle residenze, in quanto la parte produttiva doveva necessariamente essere connessa a quella residenziale» (p. 69).
Da quanto detto appare evidente la condivisione del percorso amministrativo tacciato di illiceità dal giudice penale tra l'allora dirigenza dell'Ufficio Tecnico e l'Amministrazione Natalicchio: infatti vi sono state almeno due occasioni in cui si sono discussi ed approvati in Consiglio comunale altrettante delibere: il 12 giugno 2006 e il 30 maggio 2008. In tali circostanze sono state assunte due delibere riguardanti la maglia D1.1 che hanno palesato la volontà politica dell'Amministrazione Natalicchio nel confermare l'operato e gli atti predisposti da [...].
Sul piano strettamente politico va evidenziata la profonda distonia tra le motivazioni della sentenza e quanto dichiarato dalla vecchia maggioranza PD in un comunicato stampa pubblicato l'11 gennaio scorso: «Persino nella zona artigianale D1.1 segnalammo per tempo agli stessi proprietari le criticità che andavano emergendo in corso d'opera su alcune difformità edilizie che poi sono state ben diversamente rubricate dalla Procura della Repubblica di Bari nella vicenda giudiziaria in corso; quando ci costituimmo parte civile, non chiedemmo risarcimenti ai cittadini come ha fatto Depalma (che pure aveva promesso ben altro), bensì approntammo, con l'aiuto degli avvocati, una memoria che è al fondamento di tutte le difese serie degli imputati nel procedimento penale».
Dalle motivazioni della sentenza traspare invece la singolare contraddittorietà rappresentata dalla circostanza che, pur in presenza di un discutibile operato di progettisti (vicini ed "interni" al PD), dirigenti dell'Ufficio Tecnico e la stessa maggioranza dell'epoca, si segnalavano ai cittadini presunte irregolarità invero riconducibili alla stessa Amministrazione dell'epoca.
Tra l'altro la sentenza di condanna per la D1.1 ha riconosciuto il danno economico subito dal Comune di Giovinazzo e l'assenza di una richiesta di risarcimento equivaleva ad un doppio tradimento nei confronti dei cittadini di tutta Giovinazzo. E d'altra parte come si può ignorare il passaggio di una vicenda realmente documentata, ossia il coinvolgimento alquanto strano di agenzie immobiliari? Si legge infatti nelle motivazioni: «E perché mai le agenzie immobiliari mostrano a soggetti interessati all'acquisto di residenze private gli immobili nella maglia D1.1? Perché nella maglia in questione si stava realizzando una grande operazione speculativa e, con l'assenso del dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Giovinazzo, si realizzavano villette a schiera con costi più bassi in una zona residenziale, per le imprese di costruzioni e, quindi, con guadagni più elevati, ed a prezzi di vendita inferiori per gli acquirenti» (p. 151 della sentenza).
Siamo vicini a quei cittadini, acquirenti inconsapevoli nella maglia oggetto del procedimento penale, che dovranno ancora aspettare perché sia posta fine a questa dolorosa vicenda, a quanti sono stati ingannati, a quanti (onesti artigiani ed imprenditori) hanno impiantato la loro attività ma che, purtroppo, hanno subito la confisca del bene. Alla base di questa drammatica vicenda vi sono anche tecnici ed imprenditori che hanno perseguito il loro interesse in violazione delle norme.
La cosa più grave è che, a causa di tali comportamenti, sono stati infranti i sogni di chi programmava il proprio futuro e sperava di realizzare la propria attività artigianale in una situazione di contesto adeguata e funzionale. Per esempio immaginava, per la propria officina, un ingresso a piano strada che consentisse il razionale accesso dei mezzi ed invece, grazie alla "perizia" dei progettisti si ritrova un bel "piano rialzato" che ovviamente non consente l'ingresso agli automezzi ed alle merci. Anche queste assurdità sono state riportate nella sentenza per dimostrare le incongruenze realizzative e le varianti in corso d'opera per assecondare diversi utilizzi degli immobili ed abusi commessi. Modifiche che nel momento in cui diventavano sistematiche e strumentali ad una diversa configurazione del complesso edilizio costituivano una lottizzazione abusiva.
Duole purtroppo rilevare che tale maniera di interpretare norme urbanistiche è presente anche in altre procedure urbanistiche. Infatti l'approvazione della maglia C3, anch'essa targata "PD" e maturatasi durante la precedente Giunta Natalicchio, riguardante un'area di espansione situata al di là della ferrovia, aveva all'origine degli atti progettuali analoghe forzature che ne hanno minato la legittimità.
Infatti l'approvazione del piano urbanistico è avvenuta in mancanza di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) da parte della Regione e tale mancanza è motivo di nullità ed illegittimità del piano, circostanza che ha imposto all'Amministrazione Depalma, quale atto dovuto, di procedere all'annullamento delle relative deliberazioni consiliari. Meglio non immaginare cosa sarebbe successo se si fosse concretizzata la fase realizzativa del piano, con conseguenze peggiori di quelle creatasi all'interno della maglia D1.1.
A margine di tutta questa dolorosa vicenda l'Amministrazione Depalma intende comunque far rilevare che si tratta di una sentenza di primo grado e che nel rispetto di ogni figura coinvolta nel processo si auspica che si possano chiarire le varie posizioni e le diverse responsabilità in un processo di appello.
Tuttavia il dato della confisca rimane e non è possibile non rilevare il dato politico di questa vicenda e di altre procedure - sempre in materia urbanistica - viziate, a monte, da forzature nell'interpretazione di norme urbanistiche, a causa di evidenti connivenze tra professionisti e politica locale, che hanno condizionato il corretto sviluppo urbanistico della città. Certamente l'eventuale prescrizione del reato - che interverrà a breve - non equivale ad una assoluzione e chi è certo della legittimità del proprio operato potrebbe rinunciare alla prescrizione pur di vedere prevalere le proprie ragioni.
In questo contesto dovere istituzionale dell'Amministrazione Depalma è quello di coniugare la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa con gli interessi così pesantemente incisi di quei soggetti privati inconsapevolmente coinvolti in questa vicenda così negativa per la nostra città».