Disciplina i comportamenti ed attività sulla vita della comunità, al fine di salvaguardare la sicurezza
mercoledì 2 febbraio 2022
A cura di Nicola Miccione
Entra in vigore dopo
90 anni dall'ultimo corpus organico di regole, il nuovo regolamento di
Polizia Locale. Con l'approvazione definitiva in consiglio comunale il 19 novembre scorso diventano applicabili le nuove norme per garantire la civile convivenza, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi pubblici.
Il provvedimento abroga e sostituisce l'ultima versione del testo del
1931 (come da delibera del Podestà del 4 settembre 1931 e sue successive modificazioni e integrazioni). Finalmente si passa da una disciplina di emergenza, costituita da norme transitorie, ad una regolamentazione definitiva e armonizzata anche con la legislazione nazionale, finalizzata a promuovere il rispetto, da parte dei giovinazzesi, dei beni comuni, degli spazi pubblici, delle regole commerciali e del decoro.
La disciplina (le sanzioni pecuniarie sono state già determinate per ciascuna violazione, nda) offre maggiori possibilità di azione e nuovi strumenti di intervento in capo alla
Polizia Locale. Tra le novità principali c'è l'individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro urbano: il centro storico, i luoghi di culto, il cimitero, i plessi scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, i parchi, i giardini, le aree verdi, i due lungomari, gli impianti sportivi, l'area mercatale e la stazione.
Prevenzione dei danneggiamenti
«Ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, con il proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni». Inoltre «è proibito entrare o salire sui monumenti, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o immergervi». Infine è «proibito collocare sui muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumento o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, lucchetti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati».
Previste sanzioni da 25 a 300 euro.
Accensione di fuochi
È vietato «bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili», mentre sono ammesse «le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione». Infine «la combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 16.00, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento».
Previste sanzioni da 100 a 450 euro.
Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree
«I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento diretto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico ed assicurare l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Tali condizioni devono essere garantite dagli stessi soggetti anche nelle aree urbane edificabili quando non oggetto di cantierizzazione e le stesse aree devono, inoltre, essere mantenute in condizioni da evitare ristagni e mantenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio».
Previste sanzioni da 25 a 450 euro.
Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
«I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita». Inoltre «i titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita».
Previste sanzioni da 50 a 480 euro.
Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche/superalcoliche
«Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne, dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro o in lattine, prevedendo in sostituzione la vendita in contenitori di plastica e/o carta, da parte degli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante, attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, attività di vendita bevande ed alimenti mediante distributori automatici "H24", ai circoli privati, alle associazioni e/o soggetti privati in qualità di organizzatori di manifestazioni e/o eventi autorizzati».
Previste sanzioni da 250 a 2.000 euro.
Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
«Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, i giardini e i parchi, purché custoditi con le modalità di cui all'articolo 47, in quanto applicabile, purché non arrechino disturbo o non creino pericolo. È vietato l'accesso ai cani nelle aree attrezzate e destinate a giochi per bambini, quando a tal fine dette aree siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, nonché nei siti erbosi dei giardini pubblici o aiuole del territorio comunale».
Previste sanzioni da 50 a 500 euro.