Piattaforme a Ponente, alcune perplessità di un lettore
L'interrogativo: «Per gli interventi edilizi su bene demaniale è stata verificata la compatibilità paesaggistica?»
mercoledì 21 giugno 2023
«Pedane sì, pedane no». È il ritornello musicale dell'estate giovinazzese '23, mentre il dibattito sui nuovi manufatti a Ponente continua a trascinarsi fra domande, dubbi e anche polemiche. L'ultima lettera giunta in redazione sul tema porta la firma dell'ingegnere Luigi Fanizzi, dirigente di un'azienda che costruisce e gestisce impianti ecologici di trattamento acque reflue. Noi la pubblichiamo integralmente auspicando di favorire ancora un dibattito a più voci, ferma restando la necessità di tutelare la libera impresa.
«In considerazione, della natura pubblica del litorale giovinazzese e degli interessi sottesi alla sua tutela - si legge nella missiva -, la realizzazione di interventi edilizi su suolo demaniale deve essere sottoposta ad una serie di vincoli e restrizioni speciali. I regimi giuridici speciali vengono a diversificarsi, poi, in relazione alla specifica tipologia di bene interessato, appartenente al demanio idrico fluviale o, come nella fattispecie a quello marittimo.
Se si considera, dunque, il demanio marittimo, la disciplina speciale è costituita dal codice della navigazione nonché dalla legge Galasso n. 431/1985 e dal codice dei beni culturali e del paesaggio - c.d. codice urbani - approvato con D.Lgs. N. 42/2004.
Lo stesso codice dei beni culturali e del paesaggio influenza fortemente anche l'attività ad edificandum sul demanio marittimo a causa del vincolo paesaggistico posto a tutti i beni di tale demanio (art. 142). Questi sono assoggettati primariamente al piano paesaggistico nonché ad una pianificazione speciale a difesa del suolo e delle acque costituita dai piani di bacino.
Nell'insieme, i piani sono sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali e prevalgono sulle disposizioni eventualmente difformi, stanti i valori e gli interessi da essi tutelati tutti di rilievo costituzionale (art. 145, D.Lgs. N. 42/2004; art. 65, D.Lgs. N. 152/2006, c.d. codice dell'ambiente - Cons. St., Sez. II, n. 548 del 20 maggio 1998, TAR Sardegna, Sez. II, n. 2241 del 13 dicembre 2007).
Oggi la prescrizione contenuta all'art. 142 del D.Lgs. N. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare" sono direttamente assoggettati al vincolo paesistico, con conseguente obbligatorietà della relativa autorizzazione prima di costruire su dette zone.
Orbene, per gli interventi edilizi di cui all'epigrafe, realizzati su bene demaniale è stata verificata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del menzionato codice dei beni culturali e del paesaggio, necessaria al rilascio autorizzativo di cui al successivo art. 149?».
«In considerazione, della natura pubblica del litorale giovinazzese e degli interessi sottesi alla sua tutela - si legge nella missiva -, la realizzazione di interventi edilizi su suolo demaniale deve essere sottoposta ad una serie di vincoli e restrizioni speciali. I regimi giuridici speciali vengono a diversificarsi, poi, in relazione alla specifica tipologia di bene interessato, appartenente al demanio idrico fluviale o, come nella fattispecie a quello marittimo.
Se si considera, dunque, il demanio marittimo, la disciplina speciale è costituita dal codice della navigazione nonché dalla legge Galasso n. 431/1985 e dal codice dei beni culturali e del paesaggio - c.d. codice urbani - approvato con D.Lgs. N. 42/2004.
Lo stesso codice dei beni culturali e del paesaggio influenza fortemente anche l'attività ad edificandum sul demanio marittimo a causa del vincolo paesaggistico posto a tutti i beni di tale demanio (art. 142). Questi sono assoggettati primariamente al piano paesaggistico nonché ad una pianificazione speciale a difesa del suolo e delle acque costituita dai piani di bacino.
Nell'insieme, i piani sono sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali e prevalgono sulle disposizioni eventualmente difformi, stanti i valori e gli interessi da essi tutelati tutti di rilievo costituzionale (art. 145, D.Lgs. N. 42/2004; art. 65, D.Lgs. N. 152/2006, c.d. codice dell'ambiente - Cons. St., Sez. II, n. 548 del 20 maggio 1998, TAR Sardegna, Sez. II, n. 2241 del 13 dicembre 2007).
Oggi la prescrizione contenuta all'art. 142 del D.Lgs. N. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare" sono direttamente assoggettati al vincolo paesistico, con conseguente obbligatorietà della relativa autorizzazione prima di costruire su dette zone.
Orbene, per gli interventi edilizi di cui all'epigrafe, realizzati su bene demaniale è stata verificata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del menzionato codice dei beni culturali e del paesaggio, necessaria al rilascio autorizzativo di cui al successivo art. 149?».