Bonifica ex AFP, il TAR riammette ditta esclusa

A rischio il finanziamento comunitario stanziato dalla Regione Puglia?

venerdì 13 marzo 2015 23.50
La bonifica e il ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi, con i suoi 3 milioni e 400mila euro stanziati dalla Regione Puglia, messi a rischio paralisi da una sentenza del TAR.

La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto l'istanza cautelare presentata dall'avvocato Francesco Izzo (legale di una ditta eliminata dalla procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di bonifica delle ex AFP, l'associazione temporanea di imprese Ecosistem s.r.l. – De Cristofaro s.r.l. di Bari) ed ha sospeso l'atto di esclusione. Una estromissione «dovuta - secondo la commissione giudicatrice di gara diretta dall'ingegnere Cesare Trematore, dirigente del settore Gestione del Territorio del Comune di Giovinazzo - ad una carenza documentale per la mancata presentazione della documentazione riferita ai servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni richiesta dal punto 2.4.2 del disciplinare di gara».

Nella seduta pubblica del 13 gennaio scorso, infatti, furono ammesse la Daneco s.p.a. (azienda che tra l'altro si occupa della gestione della discarica di San Pietro Pago e che poi ha vinto l'appalto con un ribasso di poco superiore al 34%, successivamente sospeso per la verifica dell'anomalia dell'offerta presentata), la Ecologica s.p.a. e la Teorema s.p.a., ed escluse sei aziende, tra cui l'associazione temporanea di imprese Ecosistem s.r.l. – De Cristofaro s.r.l. di Bari. E proprio l'azienda barese ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone la sospensione cautelare.

Ed ha vinto il ricorso: il collegio giudicante, nell'udienza di ieri, ha ritenuto che la commissione giudicatrice abbia ingiustamente escluso l'associazione temporanea di imprese ricorrente poiché «in forza dei condivisibili principi contenuti nella determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - si legge nel dispositivo - la carenza documentale appare costituire una irregolarità "essenziale" sanabile ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis del decreto legislativo n. 163 del 2006». Per questo, il TAR ha accolto l'istanza di sospensione ed ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del prossimo 18 novembre.

Troppo tardi, forse, per evitare di compromettere l'esito positivo dell'operazione di bonifica e di ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi e determinare la perdita definitiva del finanziamento comunitario per la scadenza dei termini fissata al 31 dicembre 2015? Nelle prossime ore si attende di conoscere la posizione dell'Amministrazione.