A Giovinazzo ancora interdetto alla balneazione un tratto della costa di Ponente
Le disposizioni contenute in un'apposita ordinanza della Capitaneria di Porto di Molfetta
mercoledì 26 maggio 2021
È stata resa nota l'ordinanza sulla sicurezza balneare valida su tutta la litoranea da Molfetta sino a Giovinazzo, firmata dal comandante della Capitaneria di Porto Armando Piacentino.
La balneazione resta vietata «nei porti, nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti, all'interno del corridoi di lancio/atterraggio delle unità da diporto – traffico, autorizzati ed opportunamente segnalati, entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione, fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per il raggio di 200 m, nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare; in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte; nel litorale in corrispondenza del tratto di lungomare Marina Italiana compreso tra il Monumento Eroi Caduti sul mare sino a località Sant'Antonio nel Comune di Giovinazzo; tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita ordinanza dell'Autorità marittima, delle Autorità Comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente».
Il provvedimento, inoltre, sancisce che «Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente interdette alla navigazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei titolari delle strutture balneari e, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione, ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa».
Fondamentale anche quanto prescritto per la segnalazione del limite di acque sicure: «Il limite di tali acque sicure (metri 1,30) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 25, ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: "Attenzione - Limite acque sicure (metri -1,30) non segnalato"».
Ai fini della sicurezza, poi, sempre obbligatorio il servizio di salvataggio nelle strutture balneari nonché di presidi sanitari di primo soccorso.
«Le disposizioni - si legge infine nell'ordinanza - devono intendersi adeguate alle specifiche disposizioni legate alla situazione epidemiologica emergenziale da COVID-19».
La balneazione resta vietata «nei porti, nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti, all'interno del corridoi di lancio/atterraggio delle unità da diporto – traffico, autorizzati ed opportunamente segnalati, entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione, fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per il raggio di 200 m, nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare; in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte; nel litorale in corrispondenza del tratto di lungomare Marina Italiana compreso tra il Monumento Eroi Caduti sul mare sino a località Sant'Antonio nel Comune di Giovinazzo; tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita ordinanza dell'Autorità marittima, delle Autorità Comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente».
Il provvedimento, inoltre, sancisce che «Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente interdette alla navigazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei titolari delle strutture balneari e, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione, ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa».
Fondamentale anche quanto prescritto per la segnalazione del limite di acque sicure: «Il limite di tali acque sicure (metri 1,30) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 25, ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: "Attenzione - Limite acque sicure (metri -1,30) non segnalato"».
Ai fini della sicurezza, poi, sempre obbligatorio il servizio di salvataggio nelle strutture balneari nonché di presidi sanitari di primo soccorso.
«Le disposizioni - si legge infine nell'ordinanza - devono intendersi adeguate alle specifiche disposizioni legate alla situazione epidemiologica emergenziale da COVID-19».